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CONTABILITA' PROFESSIONISTI

Lo studio gestisce la contabilità per i professionisti seguendo passo passo la dinamica dell’attività stessa.
Il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale dei professionisti, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti (non rilevano i limiti di ricavi previsti per le imprese (art.3, 2^ c. dpr 695/96). Quindi, esso si intende adottato se il professionista non ha optato per il regime di contabilità ordinaria.

I registri da tenere in regime di contabilità semplificata sono:

  • registri Iva delle fatture emesse;
  • registro Iva degli acquisti;
  • registro dei beni ammortizzabili (può non essere tenuto a condizione che le annotazioni di cui all’art.16 dpr 600/73 siano effettuate nei registri Iva (artt.13 e 14, 1^ e 2^ c., Dpr 435/01);
  • libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro.

 

Secondo l’art.3, 1^ c., dpr 695/96 e C.M. n.45/E del 19/02/97, nei registri Iva occorre annotare:

  • le operazioni rilevanti ai fini Iva;
  • i componenti non rilevanti ai fini Iva, per la determinazione del reddito professionale, in apposite sezioni dei medesimi registri.

 

Si evidenzia che il professionista, in contabilità semplificata, può scegliere:

 

  • se tenere un unico registro ai fini delle imposte dirette, in cui annotare sia gli incassi sia i pagamenti, e a cui aggiungere i registri obbligatori ai fini dell’Iva,

oppure

  • tenere il registro per gli incassi e i pagamenti, di cui all’art.19 del Dpr 600/73, con facoltà di annotarvi anche i dati previsti dalla normativa Iva, con il vantaggio di non tenere, in quest’ultimo caso, i relativi registri.

 

Il registro incassi e pagamenti può essere sostituito dai registri tenuti ai fini Ivain questo caso essi, che diverrebbero rilevanti anche ai fini delle imposte dirette, devono contenere anche separate annotazioni degli incassi dei compensi, dei pagamenti e delle altre operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. È sempre necessario, secondo il principio di cassa, evidenziare gli incassi o i pagamenti non avvenuti nell’anno di registrazione della relativa operazione, ai sensi dell’art.3, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 28/11/96.
Gli incassi o pagamenti devono invece essere singolarmente annotati nel diverso periodo d’imposta in cui sono ricevuti o effettuati.

Lo studio gestisce l’elaborazione di tutti i dati per i professionisti seguendo ed assistendo il cliente nel recupero di tutta la documentazione e nell’espletamento di tutti gli adempimenti legati alla elaborazione della contabilità. Inoltre comunica al cliente tutte le scadenze fiscali relative e procede alla fissazione programmata delle verifiche di bilancio ai fini di una corretta pianificazione fiscale.

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